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Versamento IMU e Tasi Torino, scadenza il 16 dicembre 2015

Firma_02-300x200Scade mercoledì 16 dicembre il termine per il versamento della rata di saldo relativa a Imu e Tasi e il cui importo, poiché a Torino le aliquote non sono variate con l’approvazione del bilancio di previsione, corrisponde esattamente al 50 per cento dell’entità complessiva della tassa (la prima metà era stata pagata a giugno con l’acconto). Le aliquote e le detrazioni per IMU e TASI sono peraltro rimaste invariate rispetto allo scorso anno.
Il pagamento del tributo avviene con la modalità dell’autoliquidazione, cioè spetta al contribuente stesso effettuare il calcolo per definirne l’importo e compilare il modulo F24. Operazione che può anche effettuare avvalendosi dei simulatori (personalizzati con aliquote, codici tributo, agevolazioni, ecc. previste gli immobili ubicati nel comune di Torino) messi a disposizione sul portale internet della Città di Torino all’indirizzo: www.comune.torino.it/tasse/iuc/ , selezionando “IMU” oppure “TASI” e poi scegliendo “calcolo IMU” e “calcolo TASI”. Attraverso i simulatori quindi, ogni contribuente ha la possibilità di effettuare il calcolo e di stampare il modulo F24 con cui pagare, in qualunque sportello postale, bancario o telematicamente, il saldo di Tasi e Imu.
Occorre ricordare che il Comune di Torino ha scelto, anche per il 2015, di escludere dal pagamento della Tasi gli immobili per i quali è richiesto il versamento dell’Imu. Quindi, la Tasi è dovuta per le abitazioni principali (non di lusso) nella misura del 3,3 per mille, con detrazioni di 110 euro per immobili con rendita catastale fino a 700 euro e di 30 euro per ogni figlio di età inferiore ai 26 anni. In caso di separazione legale ed effettiva o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo tra le parti, tutta al genitore affidatario o, in caso di affidamento congiunto, a entrambi i genitori nella misura del 50 per cento.
Aliquota del 3,3 per mille (con detrazione di 110 euro se la rendita catastale non supera i 700 euro) è applicata anche per le unità abitative appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinata ad abitazione principale del socio assegnatario.
Aliquota invece all’1 per mille per i fabbricati destinati dalle imprese costruttrici alla vendita, fino a quando restano invenduti e non sono affittati. Non pagano la Tasi gli inquilini e gli affittuari di locali commerciali e produttivi. (m.ram.) Foto in evidenza: wikipedia.org

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