Cultura e Società

Rc professionali: obbligo per gli iscritti ad Albi o Ordini

polizze-rc-professionaliL’obbligo di sottoscrivere una Rc professionale è scattato per la stragrande maggioranza delle categorie ad agosto del 2013, accomunando tutti i professionisti iscritti ad Albi e Ordini.
Se medici ed avvocati si sono allineati recentemente, in base alle nuove norme imposte dal legislatore, i giornalisti restano ancora fuori dal provvedimento, confermandosi come eccezione che conferma la regola.

A stabilire la norma generale circa l’obbligatorietà della sottoscrizione della polizza professionale é il Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modifiche nella legge 148/2011, entrata in vigore nel 2013.
In fatto di obblighi a stabilire i punti fondamentali è l’art.3 comma  5 del DL 138/11.
L’articolo sottolinea chiaramente il dovere di sottoscrivere una polizza assicurativa di responsabilità civile a tutela della clientela nel caso in cui il professionista arrechi danno o procuri lesioni  a terzi macchiandosi di colpa lieve o grave e dolo.

Data la complessità dell’argomento ci siamo fatti aiutare dal broker online MIOAssicuratore. La Rc professionale offre una copertura specifica anche nel caso di danni o lesioni provocate da eventi legati ad imprudenza, imperizia o negligenza da parte del professionista.
La polizza mette in sicurezza anche il patrimonio personale del professionista, soggetto a pericoli concreti nel caso di richieste risarcimento danni, da parte dei clienti o di terzi, oppure in seguito all’avvio di procedure giudiziarie.

Per gli avvocati l’obbligo è scattato con la pubblicazione sulle pagine della Gazzetta Ufficiale n.238 dell’11/10/2016 del decreto attuativo del Ministero della Giustizia, lo stesso che ha stabilito l’entrata in vigore delle nuove norme, prima fra tutte l’obbligatorietà di sottoscrivere una polizza Rc professionale da parte dei principi del foro.
Per mettersi in regola gli avvocati hanno 365 giorni di tempo a partire  dell’11/10/2016, giorno della pubblicazione in Gazzetta del provvedimento.

L’obbligatorietà ha coinvolto anche il settore medico.
A stabilire le nuove norme è il ddl Gelli, che considera soggetti attivi i medici che svolgono la libera professione, al pari degli operatori della sanità che esercitano l’attività all’interno di strutture pubbliche o private, svolgendo la funzione di dipendenti o di collaboratori.
La novità più interessante del provvedimento è la possibilità di fruire dell’azione diretta da parte del danneggiato nei confronti della compagnia assicuratrice con la quale il medico ha scelto di sottoscrivere la polizza.

Le analisi del mercato assicurativo di settore hanno messo in evidenza che la porzione riservata alle polizze professionali ha un valore di circa 7,5 miliardi di euro sul solo territorio europeo.
L’Italia ha un primato specifico rappresentato dall’ampio numero di professioni soggette all’obbligatorietà fra cui spiccano ingegneri, agenti immobiliari, agenti di commercio e in attività finanziaria, architetti, avvocati, consulenti del lavoro, commercialisti, amministratori di condominio, periti, geometri, revisori legali, mediatori creditizi, alle tante specializzazioni legate al settore sanitario.

Scegliere una polizza significa valutare quello che il mercato assicurativo propone ai professionisti, mettendo sul piatto della bilancia pro e contro.
Valutando il solo aspetto legato a costi e convenienza si commette un grave errore, è infatti importante osservare attentamente i dettagli della polizza per capire se è in linea con i rischi, i problemi e le difficoltà che sono diretta conseguenza dell’esercizio di una specifica attività professionale.
Valutazione che prosegue considerando coperture, clausole,  franchigia, massimale, retroattività e garanzia postuma.

Prima di sottoscrivere una Rc professionale le compagnie assicuratrici fanno compilare un questionario, che rappresenta una parte fondamentale del contratto, per questo è bene rispondere con schiettezza e soprattutto evitando dichiarazioni false.
Nel caso infatti si siano inserite informazioni fasulle la compagnia ha la facoltà di impugnare la polizza e di non pagare nel caso di richieste danni.
Per avere un’idea più precisa dei costi e delle potenzialità offerte dalle polizze può essere utile fare una valutazione in rete fruendo dei cosiddetti comparatori on line.

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